Un’ordinanza del 2009 del Ministero della Salute stabilisce alcuni obblighi per i proprietari dei cani. Ecco i principali:
1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del  controllo  e  della  conduzione  dell'animale  e  risponde,  sia civilmente  che  penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
a)  utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi  aperti  al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b)  portare  con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al  cane  in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d)   acquisire   un   cane   assumendo   informazioni   sulle  sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
e)  assicurare  che  il  cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche  esigenze  di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
 

 
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